Presidenza

Carla Martino
Giovanni Abbate Daga
Segreteria

Flavio Vischia Carla Gramaglia
STATUTO DELLA SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PSICHIATRIA

(approvato dall’Assemblea dei Soci il 7 novembre 2003 e modificato il 9 novembre 2012)

ARTICOLO 1
E’ costituita la SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PSICHIATRIA, di seguito denominata “Sezione”.
La Sezione della Valle d’Aosta confluita con la Sezione Regione Piemonte a costituire un’unica Sezione, mantiene di diritto un rappresentante nel Consiglio Direttivo (v. articolo 6).
La Sezione ha, nell’ambito delle due regioni, gli stessi scopi indicati dagli articoli 1 e 2 dello Statuto della “Società Italiana di Psichiatria” e cioè quelli di promuovere attività di ricerca, didattica ed assistenza a tutela della salute mentale, nonché della promozione della specificità dei ruoli e della professionalità degli psichiatri.
La Sezione intende inoltre costituirsi come punto di riferimento per tutte le Autorità Locali, a diverso titolo coinvolte nei problemi dell’assistenza psichiatrica.
La Sezione non ha fini di lucro.

ARTICOLO 2
Della Sezione possono far parte, come Soci effettivi, solo gli iscritti alla Società Italiana di Psichiatria (SIP) operanti nella Regione Piemonte e Valle d’Aosta, che ne facciano richiesta. Ogni domanda dovrà essere sottoscritta da due soci presentatori.
Potrà anche essere consentita la presentazione contemporanea della domanda d’iscrizione alla Sip e alla Sezione Regionale, la quale curerà in tal caso l’inoltro della domanda e della relativa quota alla presidenza della SIP. Il Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 6 potrà provvedere anche all’iscrizione, in qualità di Soci Aderenti, di studiosi e operatori di ogni livello, che ne facciano richiesta e la cui attività si esplichi nell’ambito definito dall’articolo 1.
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda, assume formalmente l’obbligo di osservare le norme di questo Statuto Sociale, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.
Il socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione a mezzo lettera, con un preavviso di 15 giorni.
Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’associazione, perde ogni diritto relativo alla qualifica di Socio.

ARTICOLO 3 La durata della Sezione è illimitata, l’anno sociale coincide con l’anno solare. La sede della Sezione risulta presso il Presidente “pro tempore”

ARTICOLO 4
– Organi della Sezione sono:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– la Presidenza costituita da Presidente, dal Presidente Eletto, dal Segretario e dal Vicesegretario
– il Consiglio Esecutivo
– il collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 5
L’assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, quando lo richieda almeno un quinto dei Soci effettivi.
Essa è validamente costituita quando sia presente, comprese le deleghe di cui al comma successivo, in prima convocazione almeno la metà dei soci effettivi ed in seconda convocazione un numero dei Soci almeno quadruplo di quello dei membri del Consiglio Direttivo. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, salvo che per eventuali modifiche del presente Statuto o per lo scioglimento della Sezione, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei Soci effettivi.
Hanno diritto al voto i soli Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale: è ammesso il voto per delega ad un altro Socio effettivo, purchè delegante e delegato siano entrambi in regola con il pagamento delle quote e con il limite massimo di due deleghe per Socio fisicamente presente.
Questi criteri si applicano anche nelle altre Assemblee Elettorali.
Spetta all’Assemblea dei Soci stabilire i programmi ed indirizzare l’attività della Sezione ed approvarne i bilanci annuali.
L’Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente in carica, elegge in seduta plenaria:
1. il Presidente
2. il Presidente Eletto, che subentra nella carica di Presidente dopo 18 mesi dalla nomina
3. il Presidente dell’Assemblea dei Soci, prescelto in base alla chiara fama, che manterrà tale carica pertutto il triennio successivo
4. il Segretario
5. il Vicesegretario

ARTICOLO 6
L’attività della Sezione viene diretta e coordinata da un Consiglio Direttivo, composto da:
1. il Presidente
2. il Presidente Eletto
3. il Segretario
4. il Vicesegretario
5. tutti i Soci Piemontesi e Valdostani presenti nel Consiglio Direttivo Nazionale della SIP
6. Almeno un membro eletto di ciascun DSM delle 2 regioni più un altro rappresentante ogni 10 soci (ofrazione di 10 uguale o superiore a 5) in regola con le quote sociali
7. Almeno un membro eletto per ogni 10 soci in regola con le quote sociali più un altro rappresentante ogni10 soci (o frazione di 10 uguale o superiore a 5) operanti in ciascuna Casa di Cura Neuropsichiatrica oaltri presidi privati accreditati o in fase di accreditamento nelle 2 regioni
8. I presidi che hanno un numero di soci inferiore al minimo previsto possono consorziarsi per l’elezionedei loro rappresentanti
9. Tutti i Soci delle 2 regioni che coprono cariche elettive Nazionali o che siano Coordinatori Regionali delleSezioni Speciali delle SIP (o loro delegato nominato all’inizio del mandato triennale del ConsiglioDirettivo)
10. Almeno un membro eletto della Regione Valle d’Aosta

Sia per i candidati, sia per gli aventi diritto al voto, verrà presa in considerazione la sede di lavoro al momento della votazione (indipendentemente dalla residenza).
I Soci libero professionisti potranno votare ed essere eletti nella sede dipartimentale da loro scelta.
Ciascun Socio ha diritto a partecipare ad una sola elezione di area geografica o di attività, oltre che naturalmente all’Assemblea dei Soci in seduta plenaria.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed a farvi parte possono essere chiamati solo i Soci effettivi.
Il Presidente non è rieleggibile per più di due trienni consecutivi.
In caso di dimissione di un Consigliere durante il triennio, verrà sostituito dal primo Socio escluso nella specifica elezione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno trimestralmente o, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le sue riunioni sono valide quando intervenga in prima convocazione almeno la metà dei Consiglieri e in seconda convocazione almeno un terzo.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nelle riunioni verranno messi a punto i programmi di lavoro e verrà fatta la verifica della realizzazione.
Il Consiglio Direttivo può costituire delle Commissioni Consultive per particolari attività che la sezione intende svolgere.
aPer la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori.

ARTICOLO 7
In conformità all’organizzazione in sede nazionale della Società, la durata del Consiglio Direttivo è di tre anni.
In sede di Assemblea Generale della Sezione vengono eletti i componenti della Presidenza ossia il Presidente, il Presidente Eletto (uno in rappresentanza della componente Universitaria e uno in rappresentanza di tutte le altre componenti della Società), il Segretario e il Vicesegretario regionali.
Il Presidente ha, ad ogni effetto, legale rappresentanza della Sezione.
Egli convoca l’assemblea dei Soci in seduta plenaria e altre assemblee elettorali, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, coordina e sovrintende alle attività della Sezione, cura i rapporti con le altre Società Scientifiche, con leAutorità Locali, e in particolare, con la Presidenza e Segreteria della SIP.
Coadiuvato dal Consiglio Direttivo, cura inoltre la pubblicazione semestrale di un notiziario informativo per i Soci.

ARTICOLO 8
il Consiglio Direttivo nomina 8 soci, membri del Consiglio Direttivo stesso, per la costituzione del Consiglio Esecutivo della Sezione.
Il Consiglio Esecutivo è diretto dal Presidente della Sezione (o dal Presidente Eletto) e di esso fanno parte di diritto il Presidente Eletto o il Presidente uscente), il Segretario e il Vicesegretario.
Il Consiglio Esecutivo svolge il programma di lavoro proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo della gestione amministrativa dell’associazione.
I Revisori, in numero di 2, sono nominati dal Direttivo e durano circa 2 anni. Sono rieleggibili e potranno essere scelti tra persone estranee all’associazione, avuto riguardo della loro competenza.

ARTICOLO 10
I Soci versano alla Sezione la quota sociale annua di 24 euro aggiornabile in proporzione al variare della quota d’iscrizione SIP. In caso di iscrizione contemporanea alla SIP e alla Sezione dovranno essere corrisposte le 2 quote associative.
II Patrimonio della Sezione è costituito, oltre che dalle quote sociali, anche da eventuali contributi ed elargizioni, dei quali il Consiglio Direttivo è legittimato a deliberare l’accettazione.
II Consiglio Direttivo potrà designare al suo interno un Tesoriere, allo scopo di amministrare il patrimonio della Sezione.
In alternativa potrà dare al Presidente mandato di ricercare una Società specializzata cui l’organizzazione dell’intero programma di attività, ricerca di sponsor e gestione della tesoreria (raccolta delle quote sociali, gestione della cassa, incombenze fiscali), stabilendo per contratto l’introito derivante garantito alla Sezione Regionale.

ARTICOLO 11
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto SIP (4 febbraio 1993, modificato il 9 febbraio 1989 e successive modificazioni) e alle norme di legge in materia.
La definizione di eventuali controversie è rimessa al Consiglio Direttivo Nazionale.